Valida la cartella notificata dal concessionario senza relata di notifica
02 Luglio 2015
Anche il concessionario può notificare le cartelle impositive, senza bisogno di una relata di notifica. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell'ordinanza del 30 giugno 2015, n. 13373, nella quale si esaminava il caso di due contribuenti che contestavano due cartelle di Equitalia. L'appello aveva dichiarato la validità delle ragioni dei due contribuenti, affermando che la validità delle cartelle sottostà alla consegna delle stesse da parte degli Ufficiali della riscossione, degli Agenti della polizia municipale o ai messi comunali, o altri soggetti abilitati. Eppure, Equitalia era consapevole della validità delle cartelle in questione, in quanto nell'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è permesso anche al concessionario la notifica delle cartelle a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche senza la redazione di alcuna relata di notifica.
“In merito di riscossione delle imposte – hanno affermato i Giudici del Palazzaccio – la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche per invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”; questo poiché nel detto art. 26 è prevista una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, in alternativa a quella, presente nella stessa disposizione, che afferma come essa sia di competenza esclusiva dei soggetti ivi elencati. “In tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”. |