Cartellino rosso per la sentenza se in presenza di motivi gravi ed irreparabili
02 Luglio 2015
Il contribuente potrà richiedere la sospensione dell'atto impugnato in presenza di un danno grave ed irreparabile; le parti in causa potranno inoltre richiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia quella di primo che di secondo grado. Sono queste due delle principali novità insite all'interno del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, in tema di riforma del contenzioso tributario, che ha esteso la tutela cautelare a tutte le fasi del processo. Una riforma complessa, quella approvata dal Governo, che dà la possibilità all'appellante (che non è detto sia il contribuente, ma anche l'Ufficio) di sospendere in tutto o in parte la sentenza sfavorevole; certo, qualora sussistano motivi validi e fondati. Tale modifica è inserita all'interno dell'art. 9, comma 1, lett. v) dello schema di Decreto Legislativo, laddove esso analizza le misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Esso va a modificare l'art. 52 del D.Lgs. n. 546/92, specificando la sospensione della sentenza laddove esistano gravi e fondati motivi, come già osservato dall'art. 283 del c.p.c. In Appello, la sospensione della sentenza favorevole al contribuente permetterà la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado, come già avviene nel giudizio amministrativo, laddove la sospensione della sentenza del TAR da parte del Consiglio di Stato riporta in auge l'esecutività dell'atto annullato con la sentenza sospesa. |