I rilievi del Garante sul PTT
30 Giugno 2015
Un sì condizionato per il Garante Privacy allo schema di Decreto MEF sulle regole tecnico - operative per l'avvio del Processo Tributario Telematico innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Lo si evince dalla pubblicazione della Newsletter n. 403 del 26 giugno 2015. Secondo l'Authority sono necessarie alcune modifiche al testo, in modo tale da «perfezionare il contenuto del provvedimento ai principi e alle garanzie sulla protezione dei dati». Infatti, il decreto prevede la regolamentazione di alcuni aspetti molto delicati, tra cui la registrazione e l'accesso al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), le notificazioni e le comunicazioni, la costituzione in giudizio, la formazione e la consultazione del fascicolo informatico, il deposito degli atti, il pagamento del contributo unificato tributario. Particolare importanza viene data alla disciplina del fascicolo informatico, in cui vengono raccolti gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema. Proprio a causa dell'importanza delle informazioni trattate, il Garante ha chiesto al Ministero di modificare il decreto, con la precisazione delle modalità di identificazione di chi può avere accesso al S.I.Gi.T. e disponendo che il Sistema non acquisisca file e non iscriva atti nel registro generale in caso di sottoscrizione non valida o in presenza di atti incompleti, «come sembra invece previsto». Il rischio da evitare, difatti, è di inserire nel Sistema documenti non validi o non integri, «e quindi potenzialmente contenenti dati non esatti». Un'altra richiesta del Garante è che si specifichi nel provvedimento che le registrazioni delle operazioni di accesso al fascicolo siano conservate con caratteristiche di inalterabilità e integrità. Queste operazioni, consentite ai soli soggetti abilitati (cioè alle parti, ai procuratori ed ai difensori, ai giudici tributari, al personale adibito delle segreterie ed ai consulenti tecnici nominati), saranno registrate e conservate per cinque anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza «in un apposito file di log che conterrà il codice fiscale di chi ha effettuato l'accesso al sistema, il riferimento al documento informatico prelevato o consultato, la data e l'ora dell'accesso». |