Agevolazioni alle imprese, trasmissione informazioni ai fini del monitoraggio

La Redazione
25 Giugno 2015

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto MISE del 27 maggio scorso che individua i contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio 2014-2020 degli interventi di agevolazione alle imprese, come previsto dal Decreto Sviluppo del 2012.

Il MISE, nell'ambito del monitoraggio degli interventi di agevolazione di cui al Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134/2012), ha individuato con il Decreto del 27 maggio scorso, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale del 24 giugno 2015, n. 144), i contenuti minimi delle informazioni che i soggetti agevolati devono trasmettere per il periodo di programmazione 2014-2020, salvo la sospensione dell'erogazione dei benefici stessi ovvero la revoca in caso di inadempimento reiterato.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 del Decreto MISE, le imprese beneficiarie dovranno comunicare in relazione a ciascun programma agevolato:

  • le informazioni anagrafiche;
  • le informazioni finanziarie relative a:
  1. spese previste e spese effettivamente sostenute, ripartite secondo specifici codici di spesa previsti nelle disposizioni attuative dei singoli interventi;
  2. importo annuale degli investimenti previsti e realizzati;
  • le informazioni procedurali relative allo stato di attuazione delle iniziative finanziate;
  • le informazioni necessarie alla valorizzazione degli indicatori fisici e occupazionali derivanti dalla classificazione CUP dei progetti;
  • le altre informazioni necessarie alla corretta alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio unitario per il periodo di programmazione 2014-2020.

Le informazioni specifiche da trasmettere a cura dei soggetti beneficiari sono definite nelle circolari adottate dal MISE in funzione delle finalità degli interventi medesimi e delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, tenuto conto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

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