I documenti prodotti irritualmente in primo grado possono essere validi nel secondo
23 Giugno 2015
I documenti che una delle due parti presenta in ritardo, nel corso di una lite fiscale, possono essere regolarmente presentati e ritenuti validi in appello. Lo affermano i Giudici di Cassazione con sentenza del 19 giugno scorso n. 12783. In questo caso, un contribuente aveva proposto ricorso contro la sentenza di appello, non vedendo però confermato le sue ragioni: la Corte di Cassazione ha infatti avallato le ragioni del Comune il quale aveva presentato in ritardo la documentazione inerente alla pretesa ICI su alcuni fabbricati di proprietà del contribuente. L'appello aveva comunque ritenuto valido l'accertamento, seguito da un ricorso della parte contribuente. I Giudici di Cassazione si sono espressi, affermando che il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546 per il deposito di memorie e documenti “deve ritenersi perentorio”. La mancata osservazione del termine “determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, al contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo”. Dunque, non sono ammesse deroghe? No. I Giudici hanno sostenuto che, nel giudizio di appello, le parti hanno facoltà di depositare nuovi documenti, “a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado”. Ergo, i documenti irritualmente prodotti in primo grado devono ritenersi ritualmente prodotti nel giudizio di secondo. “Va contestato – hanno aggiunto i Giudici – che viene contestata dal ricorrente solamente la tardiva e irrituale produzione documentale, ma non la loro rilevanza probatoria ai fini della sufficienza della motivazione dell'atto impositivo”. |