Cartelle esattoriali, comunicate le modalità per procedere all'annullamento

La Redazione
23 Giugno 2015

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in merito alle modalità di trasmissione che l'agente della riscossione deve rispettare per le comunicazioni agli enti creditori dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso delle spese esecutive sostenute per i ruoli.

Approda in G.U. il Decreto MEF con il quale vengono disposte le modalità di trasmissione, anche telematiche, delle informazioni da parte degli agenti della riscossione agli enti creditori delle posizioni annullate e di quelle rimborsate, al fine di garantire celerità, efficacia e definizione nella comunicazione.

Nello specifico il Ministerto sottolinea che le quote annullate per crediti di importo fino ai duemila euro seguono la procedura stabilita dall'art. 3, comma 13, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, concernente la restituzione delle anticipazioni effettuate, in forza del principio "dell'obbligo del non riscosso come riscosso".

Con la Legge di Stabilità 2013 (n. 228/2012), è stata poi introdotta la sanatoria per le cartelle esattoriali in commento, con riferimento ai ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999, prevedendone l'annullamento automatico decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della norma.

In pratica le condizioni necessarie affinchè venga disposto l'annullamento d'ufficio delle somme iscritte a ruolo sono che si tratti di ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, e che ai fini dell'individuazione dei ruoli da annullare, è necessario considerare tre elementi dell'iscrizione al ruolo, ovvero il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e le sanzioni.

La comunicazione, specifica il MEF, della pendenza di procedure, contenziosi, piani di rateazione attivi, riferite a quote di importo superiore a duemila euro rimarranno in carico all'agente della riscossione, mentre per ciò che concerne il rimborso agli agenti della riscossione delle spese per le procedure esecutive poste in essere saranno rimborsate:

a) in dieci rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli erariali;
b) in venti rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli non erariali.

Richiesta del rimborso dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2015 sulla base dei crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2014 dai proprio bilanci certificati. La prima rata sarà erogata entro il 30 giugno 2016.


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