Illegittimo l’accertamento emanato prima del termine dilatorio di 60 giorni

La Redazione
22 Giugno 2015

La legge prevede che, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, sia a disposizione del contribuente un tempo di 60 giorni per osservazioni e richieste. Lo svolgimento del processo è nella sentenza n. 12678/2015.

La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato la nullità di un accertamento IVA emesso prima che fosse decorso il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7 della Legge del 27 luglio 2000, n. 212. Afferma infatti la legge che dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, è concesso al contribuente comunicare osservazioni e richieste entro sessanta giorni: per questo, l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di questo termine, eccetto casi di “particolare e motivata urgenza.

In adesione alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, con sentenza del 18 giugno 2015, n. 12678, ha rigettato il ricorso dell'Ufficio; perché? Hanno affermato i Giudici che “l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento […] determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale”. Hanno anche specificato i Giudici che il termine di sessanta giorni decorre dal rilascio al contribuente.

L'Amministrazione aveva semplicemente affermato che, nel caso in esame, era imminente la scadenza del termine per l'emanazione dell'accertamento; ma tale giustificazione non è sembrata idonea per giustificare il mancato rispetto del termine, cosa che ha portato i Giudici al rigetto del ricorso dell'Agenzia.

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