Sequestro preventivo, solo se colpisce la sfera degli interessi economici

La Redazione
19 Giugno 2015

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è applicabile solo quando tali beni rientrano negli interessi del contribuente sospettato. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 25343/2015.

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere applicato solo quando i beni ricadano nella sfera degli interessi economici del reo. Questo è l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 17 giugno scorso, n. 25343. I Giudici hanno eliminato il provvedimento che era stato impugnato da un contribuente, che lamentava il sequestro preventivo delle sue disponibilità liquide e quello di beni immobili per indizi di presentazione di una dichiarazione infedele.

In primis, i Giudici hanno evidenziato come nel giudizio del tribunale di appello sussistesse una mancanza motivazionale, tale da far configurare l'errata applicazione delle norme di diritto. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in tema di reati tributari, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. Tale sequestro può dunque essere applicato ai beni anche nella sola disponibilità dell'indagato; disponibilità, questa, che si deve intendere al pari della nozione civilistica del possesso, in tutte quelli situazioni nelle quali i beni ricadano nella sfera degli interessi economici del reo.

Non è confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari “quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di altri beni riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato”.

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