Il Presidente indagato non può opporsi al sequestro delle Email sospette

La Redazione
17 Giugno 2015

La Corte di Cassazione si è espressa in merito al ricorso di due contribuenti che lamentavano sequestro probatorio della corrispondenza di posta elettronica indiziante (ordinanza n. 24928/2015).

No, il Presidente del CdA indagato non può richiedere la restituzione della corrispondenza via Email che è contenuta negli hard disk. Lo ha sancito la Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 giugno 2015, n. 24928. La pronuncia dei Giudici ha bocciato il ricorso presentato da due contribuenti indagati, uno dei quali era il Presidente di un CdA: i due chiedevano la cassazione della sentenza di appello, con la quale i Giudici regionali avevano affermato che non era possibile, per l'amministratore, opporsi al sequestro probatorio della sua corrispondenza E-mail, eseguito in seguito ad una verifica fiscale, nella quale erano emersi degli indizi di reati relativi all'azione, in Italia, di una società a loro riferibile che tuttavia aveva sede in Lussemburgo. Il sequestro era stato approvato dal PM ma, contro di esso, i due contribuenti avevano avanzato un'istanza, poi bocciata.

Il loro ricorso in Cassazione è apparso, per i Supremi Giudici, infondato. Il codice di procedura penale (art. 257) ricorda infatti che i soggetti legittimati a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro sono l'imputato, la persona alla quale sono state sequestrate le cose, oppure colei che avrebbe diritto alla restituzione del bene, o a conseguirne il possesso o la detenzione. Ciò non era nel caso in esame: l'indagato, ove non sia titolare del bene,per poter proporre richiesta avverso il provvedimento di sequestro, deve vantare un interesse concreto ed attuale”. Infatti, per poter proporre richiesta di riesame del decreto di sequestro, occorre non solo che il richiedente sia legittimato, ma che vi abbia un interesse, come previsto in generale, per l'interesse a proporre impugnazione, dall'art. 568, co. 4, c.p.p.

La giurisprudenza di questa Corte – hanno aggiunto gli Ermellini – ha più volte affermato che l'interesse concreto ed attuale che deve sussistere ai fini della proposizione dell'istanza di riesame del sequestro non può essere identificato nell'interesse, non già alla restituzione del bene, bensì ad assicurare il regolare svolgimento della procedura di acquisizione delle prove, attraverso la verifica che ogni mezzo diretto alla formazione delle prove sia acquisito regolarmente, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge”.

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