Falso in bilancio, da quando decorrono le nuove norme

La Redazione
16 Giugno 2015

La data spartiacque è fissata al 14 giugno 2015: a essere puniti in base alle nuove norme sono solo i fatti commessi successivamente. Salvo i (rari) casi in cui le nuove disposizioni non si rilevino più favorevoli al reo rispetto a quelle passate. Questi i temi approfonditi in un Contributo della Fondazione Nazionale, curato da Annalisa De Vivo e Marianna Gallucci.

Le nuove disposizioni e, dunque, le pene più severe, in materia di falso in bilancio si applicheranno esclusivamente ai fatti commessi a partire dal 14 giugno 2015. Per tutti gli altri, antecedenti a tale data, troveranno applicazione le vecchie disposizioni e, dunque, le pene meno severe. Salvo alcune “possibili eccezioni”.

Ad esaminare la nuova disciplina del falso in bilancio, introdotta dalla Legge Anticorruzione (Legge n. 69/2015) entrata in vigore lo scorso 14 giugno, è stata anche la Fondazione Nazionale dei Commercialisti. In un Contributo redatto da Annalisa De Vivo e Marianna Gallucci, diffuso ieri, tra i vari aspetti della nuova disciplina, è stato approfondito anche l'esatto momento di commissione del reato ai fini della decorrenza delle nuove norme.

Quando viene consumato il reato (tempus commissi delicti)

Secondo il nostro ordinamento il reato si considera commesso istantaneamente nel momento in cui avviene la comunicazione delle false o omesse informazioni ai soci e al pubblico. Come evidenziato nel contributo, però, sull'esatta individuazione di tale “momento”, esistono opinioni diverse:

  • secondo l'opinione prevalente, occorre guardare all'approvazione del bilancio, con conseguente applicazione della nuova disciplina nei confronti dei bilanci approvati dopo l'entrata in vigore della nuove norme (14 giugno), che sono, come noto, quelli delle società che abbiano usufruito della dilazione del termine (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
  • per altri, la consumazione coincide con il deposito del bilancio presso la sede della società (da effettuarsi nei 15 giorni che precedono l'assemblea). Tale ricostruzione escluderebbe, dunque, dall'applicazione delle nuove norme anche i bilanci approvati dopo il 14 giugno ma depositati prima di tale data. Come obiettato nel Contributo, però, il bilancio depositato presso la sede è solo un “progetto di bilancio” che “diviene bilancio solo a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea … peraltro legittimata a modificare il bilancio”;
  • secondo altra autorevole opinione, il momento consumativo coincide con la registrazione del bilancio da parte del Registro Imprese, trattandosi di una forma di pubblicità-notizia.

Le eccezioni in cui la nuova disciplina è più favorevole della previgente

Il contributo individua le (poche) nuove misure volte ad attenuare la pretesa punitiva:

  • l'attuale irrilevanza delle valutazioni riportate in bilancio;
  • le pene meno severe in caso di fatti di lieve entità;
  • l'introduzione dell'istituto della non punibilità per i fatti di particolare tenuità di cui all'art. 131 bis c.p.

In tutti questi casi, per la Fondazione “la nuova disciplina potrebbe risultare, all'esito di un giudizio (in concreto) da effettuarsi caso per caso, più favorevole al reo e, dunque, essere applicata … retroattivamente, salvo il limite del giudicato”.

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