I costi relativi a fatture soggettivamente false sono deducibili dal reddito di impresa
09 Giugno 2015
I costi sostenuti per fatture che sono dichiarate inesistenti possono essere dedotti, anche se da essi non è detraibile l'IVA. È quanto la Cassazione, con sentenza del 5 giugno 2015, n. 11661, ha affermato respingendo uno dei motivi del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia rettificava la dichiarazione dei redditi di una società, per via della ritenuta indeducibilità di alcune operazioni che erano state dichiarate soggettivamente inesistenti. Sostenevano le Entrate che, una volta che l'Amministrazione ha indicato informazioni atte a certificare l'inesistenza, anche solo soggettiva, delle operazioni, spetti al contribuente l'onere di dimostrare la reale sussistenza delle dette operazioni. La Cassazione ha sottolineato che, in tema di IVA, la nozione di “fattura inesistente” va riferita non solo alla mancanza assoluta dell'operazione fatturata sul piano fattuale, ma anche ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l'ipotesi di “inesistenza soggettiva”, che ricorre quando si accerti che uno o entrambi i soggetti del rapporto siano falsi. In tale ipotesi, è preclusa la detrazione o la variazione dell'imposta, a meno che il committente-cessionario non provi che "non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta". Inoltre, l'Agenzia si doleva del fatto che la Corte Regionale avesse ritenuto deducibili i costi relativi a tali fatture soggettivamente false. I Giudici della Cassazione hanno però affermato che in forza della nuova normativa, “poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato, ma, nella maggior parte dei casi, per essere commercializzati, non è più sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell'acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall'effettivo venditore perché non siano deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi relativi a dette operazioni”. Rimane però da applicarsi la verifica della concreta deducibilità dei costi in relazione ai requisiti di “effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”. |