Il raddoppio dei termini vale solo per l’Amministrazione finanziaria
09 Giugno 2015
Il raddoppio dei termini previsto dal 3° comma dell'art. 43, D.P.R. n. 600/1973 è posto solo ed esclusivamente a vantaggio dell'Amministrazione al fine di poter utilizzare le risultanze delle indagini penali. Non può essere “utilizzato” dal contribuente per correggere un errore contabile, pur se in presenza di una segnalazione di uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000. È questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 57/E diffusa ieri. Il documento, redatto in risposta ad un interpello, nega al contribuente la possibilità di applicare la procedura di correzione di errori contabili prevista dalla Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 oltre i termini ordinari per emendare la dichiarazione, anche se prorogati per effetto dell'astratta configurabilità di un reato. Il differimento dei termini, infatti, vale solo per l'Amministrazione finanziaria al fine di godere di “un maggior lasso di tempo per acquisire e valutare dati utili a contrastare illeciti tributari” (così sentenza, Corte Costituzionale 20 luglio 2011, n. 247). Senza mezzi termini, le Entrate hanno così negato al contribuente la possibilità di rappresentare all'Amministrazione Finanziaria l'esistenza di elementi di costo non dedotti in precedenti annualità secondo la procedura prevista dalla menzionata Circolare n. 31/E (possibilità di imputare fiscalmente il componente reddituale nel corretto periodo di competenza e di sterilizzarlo nel momento in cui è imputato in bilancio a seguito della correzione contabile). Tale procedura, per le Entrate, deve “intendersi limitata ai soli periodi d'imposta ancora suscettibili di attività accertativa al momento di scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione”. Dunque, sebbene nella Circolare n. 31/E venga fatto riferimento al menzionato art. 43, D.P.R. n. 600/1973, il richiamo è riferito esclusivamente al primo comma e non al predetto terzo comma contenete la previsione sul raddoppio dei termini. Il caso sottoposto con l'Interpello, riguardava una complessa operazione effettuata da un gruppo bancario: l'istante chiedeva di recuperare dei costi non dedotti nel periodo 2008 ed evidenziati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 (secondo la procedura della Circolare n. 31/E) data la presenza di una denuncia penale ex art. 331 c.p.p. La risposta delle Entrate è stata negativa. |