Imposta sostitutiva, largo alle successive cessioni di credito e di contratto
08 Giugno 2015
Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine a maglie larghe. Tra le cessioni dei crediti e dei contratti ricomprese nell'esonero, rientrano non solo quelle effettuate dal finanziatore ma anche quelle operate dal soggetto finanziato nei suoi confronti, nonché quelle da parte di terzi che intendano, attraverso la cessione, garantire la restituzione delle somme oggetto del finanziamento. È l'interpretazione offerta da Assonime, nella Circolare n. 19 di venerdì, alle norme del Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014) che modificano la disciplina sull'imposta sostitutiva, che ora, oltre a ricomprendere le cessioni dei crediti e dei contratti, è anche estesa ai finanziamenti di imprese di assicurazione, società di cartolarizzazione e altri soggetti. Estensione del piano oggettivo Ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 91/2014, sono inclusi nell'ambito degli atti esenti dalle imposte sostituite e scontano solo l'imposta sostituita, gli atti, i contratti e le formalità inerenti “alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi”. Come anticipato, la norma per Assonime deve essere interpretata in senso estensivo: la si applica anche alle cessioni che, sebbene poste in essere dopo l'entrata in vigore, si riferiscono a finanziamento stipulati o erogati in data anteriore. Unico consiglio, quello di evidenziare nell'atto che la cessione rientra tra gli atti coperti dall'agevolazione, richiamando il contratto originario in cui era stata esercitata l'opzione (o per il quale il regime sostitutivo era comunque applicabile, se anteriore). Estensione del piano soggettivo Come precisato da Assonime, anche per le imprese di assicurazione dovrebbero essere ricompresi nell'agevolazione tanto i finanziamenti erogati a imprese quanto ad altri soggetti (come nel caso di finanziamenti concessi a dipendenti per l'acquisto di un'abitazione). Tale trattamento è, d'altronde, lo stesso concesso alle banche, per le quali non vi è dubbio che l'imposta sostitutiva trovi applicazione anche per i finanziamenti concessi al di fuori dell'ordinaria attività rivolta alla clientela, purché siano a medio lungo termine. |