Ok all’impugnazione per motivi di merito della cartella esattoriale

08 Giugno 2015

La cartella esattoriale può essere impugnata anche per motivi concernenti il merito della pretesa impositiva, e non solo per vizi formali. È quanto hanno ricordato i Giudici di Cassazione con l'ordinanza n. 11527/2015.

La cartella esattoriale può essere impugnata non solo per vizi formali, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa: è quanto la Cassazione ha ribadito, con l'ordinanza n. 11527 del 4 giugno 2015, dando ragione ad una contribuente che aveva impugnato la cartella ingiuntale dall'Erario.

In precedenza la Commissione Tributaria Regionale, sconfessando quanto precedentemente affermato dalla Provinciale, aveva accolto le pretese delle Entrate, ritenendo non impugnabile la cartella di pagamento per vizi concernenti il debito di imposta; e tuttavia, in seguito, i Giudici del Palazzaccio hanno nuovamente ribaltato la situazione, avvalorando le ragioni della parte contribuente; si tratta di una situazione tra l'altro già definita dalla stessa Corte con sentenza del 22 gennaio 2014 n. 1263. Nel caso in esame, cartella esattoriale, per gli Ermellini di piazza Cavour, può dunque essere impugnata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. Spiegano infatti i giudici romani che la cartella “non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata”.

Per questo la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza emanata dalla Corte Regionale, dando ragione alla contribuente.

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