La compensazione oltre soglia equivale ad un mancato versamento

La Redazione
08 Giugno 2015

La Cassazione ha affermato che nel caso di utilizzo in compensazione di un credito di imposta in misura eccedente la soglia, la sanzione prevista è come quella degli omessi versamenti, ossia il 30%.

La sanzione per la compensazione oltre la soglia corrisponde a quella di un omesso versamento. È quanto hanno affermato i Giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 4 giugno n. 11522, in merito alla vicenda di una società che impugnava una sanzione comminatale relativamente all'IVA di un determinato anno, pari al 30% dell'importo usato in compensazione; compensazione nella quale il credito di imposta eccedeva il plafond stabilito per l'anno.

La Corte Regionale, in precedenza, aveva affermato che il credito d'imposta doveva essere portato in compensazione in misura minore, perché il plafond previsto per l'annualità non poteva essere superato, anche se si trattava di una violazione che non comportava danni all'erario, riducendo l'importo della sanzione ritenendola sproporzionata rispetto all'importo usato in eccedenza, e decidendo conseguentemente la sua riduzione del 50%.

I Giudici del Palazzaccio, dietro il ricorso delle Entrate, hanno quindi confermato che, in tema di agevolazioni tributarie, “il superamento del limite massimo dei crediti di imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall'art. 13, D.Lgs n. 471/1997”. La misura della sanzione, inoltre, non poteva essere ridotta dal giudice di appello, poiché mancavano le circostanze eccezionali definite dall'art. 7, comma 4, D.Lgs n. 472/97, semplicemente perché nessuna prova in questa direzione era stata portata dalla società appellata. La sanzione applicata, dunque, è quella del 30%, come quelle per l'omesso versamento. Con queste motivazioni, la Corte di piazza Cavour ha accolto il ricorso delle Entrate.

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