L’interpello disapplicativo scade il 2 luglio
05 Giugno 2015
Il termine per la presentazione delle istanze disapplicative relative alla disciplina ACE è fissato al 2 luglio 2015. A ricordarlo è l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 21/E/2015, ove si illustra ampiamente tale disciplina e, per l'appunto, si spiegano le novità inerenti all'interpello per la disapplicazione della disciplina antielusiva. Il documento di prassi ricorda che l'art. 10 del Decreto ACE (D.M. 14 marzo 2012)contiene alcune disposizioni di carattere antielusivo finalizzate ad impedire moltiplicazioni del beneficio, e che sono individuate alcune disposizioni tra società appartenenti allo stesso gruppo per le quali si deve operare un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo ACE. È prevista però la possibilità di presentare opportune istanze di disapplicazione per dimostrare che l'accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini ACE non ha determinato anche una moltiplicazione del beneficio nel gruppo. Tale istanza necessita tuttavia di un monitoraggio preventivo da parte dell'Agenzia (art. 31-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973). L'istanza di disapplicazione deve essere inoltrata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi; le domande di disapplicazione relative al periodo di imposta 2014 dovranno essere presentate entro il 2 luglio, ovvero 90 giorni prima del termine di presentazione del Modello Unico 2015, il 30 settembre. Ma quando si può disapplicare la disciplina antielusiva? Le Entrate informano che gli uffici potranno consentire la loro disapplicazione dopo aver verificato la composizione della base ACE del soggetto, per escludere la presenza di conferimenti in denaro da parte di qualsiasi soggetto, e dopo aver controllato la presenza di finanziamenti di altri soggetti appartenenti al gruppo, per escludere che il capitale proprio dei finanziatori abbia subìto incrementi con conferimenti in denaro da parte di qualsiasi soggetto. Solo in assenza di questi due parametri sarà possibile consentire la disapplicazione; altrimenti, saranno necessarie ulteriori verifiche. |