Accertamenti, non è possibile rettificarli se non sopraggiungono nuovi elementi
05 Giugno 2015
È valida la rettifica dell'accertamento sostituendo il primo atto con uno nuovo? Sì, ma solo se emergono nuovi elementi. Il secondo atto diventa infatti nullo se il Fisco, dopo ripensamenti o diverse valutazioni, emette un nuovo, diverso accertamento. Nel nostro ordinamento vige infatti l'unitarietà dell'accertamento, il che significa che la legge consente di aggiungere nuovi accertamenti solo ed esclusivamente se sono emersi nuovi elementi, non permettendo modifiche o correzioni per altri motivi. Il concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, che nella sentenza del 3 giugno 2015, n. 11421 ha giudicato il diritto del ricorso presentato dalle Entrate contro un contribuente. In precedenza, stando alla Corte Regionale, l'Ufficio non avrebbe potuto “emettere un secondo avviso di accertamento avente alla base gli stessi elementi posti a fondamento del primo, ma valutati in maniera diversa”. I Giudici di Piazza Cavour hanno dato ragione all'Agenzia per vizio motivazionale; eppure, la Suprema Corte ha sottolineato che l'Agenzia non può, ad esempio, sostituire in autotutela un accertamento con uno nuovo, che presenta una diversa valutazione del caso. Il concetto è stato più volte ribadito (sentenze nn. 14377/2007, 10526/2006). La sentenza della Cassazione ha rimandato la vicenda alla Corte regionale, nella quale si accerterà se l'accertamento contestato è stato a suo tempo emesso in virtù di elementi nuovi emersi in seguito, o semplicemente in base ad un diverso giudizio delle Entrate. |