Niente detrazioni da fatture stornate se dichiarate inesistenti

La Redazione
05 Giugno 2015

I Giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11396/2015, hanno affermato che in casi di fatture accertate come inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare della cifra indicata.

È possibile detrarre l'IVA da una fattura se questa viene dichiarata inesistente? Per i Giudici della Cassazione, non ci sono dubbi: la risposta è negativa.

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa con sentenza del 3 giugno 2015, n. 11396, affermando che non è possibile detrarre l'IVA sull'importo di una fattura stornata se ne viene dichiarata la sua inesistenza, essendo inoltre del tutto irrilevante a tal fine il contratto tra cliente e fornitore.

La vicenda nella quale i Giudici romani erano stati chiamati ad esprimersi riguardava una società nei confronti della quale venivano emesse delle fatture stornate per una vendita di automobili, che in realtà non venivano mai né pagate né tantomeno consegnate.

La Commissione Provinciale aveva dato ragione ai contribuenti, ma quella Regionale aveva capovolto le cose, confermando gli avvisi di accertamento delle Entrate.

I Giudici del Palazzaccio, chiamati ad esprimersi sulla questione, hanno spiegato che in tema di IVA esiste una speciale procedura di variazione prevista dall'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che consente al cedente di portare in detrazione in ogni caso in cui “un'operazione per la quale sia stata emessa fattura […] viene meno in tutto od in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile”. Ed è tuttavia pacifico che il presupposto di tutto sia che l'operazione per la quale sia stata emessa fattura sia reale, e non inesistente. Il tutto è ribadito anche nell'art. 27, comma 7 del già citato D.P.R. n. 633/1972, nel quale si spiega che, per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato.

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