Eccedenza ACE, chi sceglie per il credito IRAP non può tornare indietro

La Redazione
04 Giugno 2015

Con la Circolare n. 21/E di ieri, l'Agenzia delle Entrate fornisce dei “primi” chiarimenti sulle disposizioni del Decreto Competitività 2014 che prevedono la maggiorazione dell'agevolazione ACE per le società quotate e la trasformazione delle eccedenze IRES in credito d'imposta IRAP. “Ulteriori” indicazioni sono invece offerte in merito alla disciplina antielusiva speciale.

La conversione delle eccedenze ACE in credito d'imposta IRAP non può essere revocata, con conseguente impossibilità di ripristinare ai fini IRES quanto già trasformato. Dunque, chi opta per il credito IRAP, non potrà più riconvertire in eccedenza IRES la parte trasformata in credito e non utilizzata.

A precisarlo è l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 21/E, diffusa ieri, dedicata a fornire dei primi chiarimenti sulle misure relative all'ACE contenute nel Decreto Crescita e Competitività (D.L. 24 giugno 2014, n. 91) e ad approfondire sulla relativa disciplina antielusiva speciale. Ecco nel dettaglio tutte le indicazioni fornite sulla conversione dell'eccedenza ACE in credito d'imposta ai fini IVA.

Cosa e quando si trasforma in credito d'imposta

Le eccedenze ACE, residuate dopo l'utilizzo obbligatorio dell'aiuto fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d'imposta cui si riferisce, possono essere convertite, anche solo parzialmente, in credito d'imposta ai fini IRAP (o alternativamente, essere riportate nei periodi d'imposta successivi ai fini IRES). Dalla scelta, come anticipato, non si torna indietro.

La trasformazione ha effetto a partire dal 2014: si applica alle eccedenze maturate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (le eccedenze pregresse potranno essere riportate ai fini IRES), con conseguente indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi Unico 2015. Dunque, le eccedenze ACE ai fini IRES, dovranno essere indicate nella dichiarazione relativa al medesimo periodo, al netto della quota trasformata in credito d'imposta IRAP.

Come specificato nella circolare, la prima quota annuale, delle cinque in cui si divide il credito d'imposta IRAP, “può essere fruita relativamente ai versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2015. Ad esempio, le eccedenze ACE del 2014 trasformate in credito d'imposta IRAP dovranno essere riportate in Unico 2015 e la quota annuale (1/5) potrà essere utilizzata a partire dal 2015 per compensare i versamenti IRAP a saldo ed in acconto”.

Come si determina il credito

Per i soggetti IRES occorrerà applicare l'aliquota ordinaria IRES alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d'imposta. Mentre per i soggetti IRPEF applicheranno le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall'art. 11 del T.U.I.R., alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d'imposta.

In relazione a questi ultimi, è necessario distribuire le eccedenze ACE secondo gli scaglioni di reddito previsti dal menzionato art. 11, calcolando il credito con le stesse modalità con le quali si determina l'IRPEF. A tal proposito, nella Circolare è specificato (anche tramite esempio) che “il calcolo del credito d'imposta deve avvenire indipendentemente dalla circostanza per cui un soggetto rientri o meno nell'ambito di applicazione delle addizionali attualmente vigenti (cfr. relazione tecnica)”.

La ripartizione in quote

Come disposto dal Decreto Competitività (art. 19), il credito va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Ovvero, un quinto della quota di eccedenza ACE trasformata in credito IRAP costituisce, per ciascuno dei cinque periodi di utilizzo, il limite massimo di fruibilità del credito. Sul punto, l'Agenzia specifica che “qualora la quota annuale teoricamente utilizzabile sia superiore all'imposta dovuta nel periodo … la parte non utilizzata possa essere riportata in avanti nelle dichiarazioni IRAP dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale”.

In merito alle eccedenze pregresse, queste non potranno essere trasformate in credito d'imposta IRAP al pari della quota di periodo che si è deciso di destinare a riporto ai fini IRES. Per tale ragione, nella circolare viene escluso il diritto al rimborso delle quote di credito non utilizzate (oltre all'impossibilità di cedere il credito, anche se infragruppo, anche per se si è optato per il regime del consolidato fiscale).

Compensazione

Il credito non può essere compensato in via orizzontale, potendo essere solo utilizzato a riduzione dell'IRAP dovuta. Conseguentemente, in relazione al credito non operano il limite generale di compensabilità di 700.000 euro annui, né il limite che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31, D.L. n. 78/2010).

Come chiarito, l'utilizzo del credito in dichiarazione non è subordinato all'apposizione del visto di conformità (art. 1, c. 574, Legge Stabilità 2014). Trattandosi di una differente modalità di utilizzazione della deduzione ACE (ai fini IRAP), il credito dovrà essere indicato in un prospetto del quadro RS, non nel quadro RU. Con la conseguenza che, stante le cinque quote annuali in cui è ripartito, non sarà soggetto al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti del quadro RU.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.