Anticorruzione, disposizioni in vigore dal 14 giugnoFonte: L. 27 maggio 2015 n. 69
04 Giugno 2015
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 2015, inizia il conto alla rovescia per l'entrata in vigore della Legge anticorruzione prevista per il prossimo 14 giugno.
Il falso in bilancio La L. n. 69/2015 restituisce rilevanza penale al falso in bilancio, qualificato come reato di pericolo e punito con la reclusione da 3 a 8 anni per le società quotate, da 1 a 5 anni se il fatto è commesso da società non quotate. Salvo il caso delle piccole società non soggette al fallimento, si procederà d'ufficio. Le pene si riducono per i fatti di lieve entità, valutati secondo il prudente apprezzamento del giudice con riferimento al danno causato alla società, ai soci e ai creditori. Sono invece previsti aggravamenti di pena per la responsabilità amministrativa degli enti, con sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 600 quote per le società quotate in Borsa e 400 per quelle non quotate.
I reati contro la P.A. Un inasprimento di pena è previsto anche per i reati contro la P.A., in particolare per il peculato (da 4 anni a 10 anni e 6 mesi), la corruzione propria (da 6 a 10 anni), la corruzione impropria (da 1 a 6 anni), l'induzione indebita (da 6 anni a 10 anni e 6 mesi) e la corruzione in atti giudiziari (da 6 a 12 anni, elevabili fino a 20 nei casi più gravi). Uno sconto di pena, compreso tra un terzo e due terzi, è invece previsto per il ravvedimento operoso ovvero per chi si adoperi efficacemente per evitare ulteriori conseguenze del delitto, assicurare le prove o individuare i colpevoli oppure, ancora, collabori per il sequestro delle somme trasferite illecitamente.
La lotta alle associazioni mafiose Pene più gravi anche per i reati di mafia, con la reclusione da 10 a 15 anni per chi partecipa ad un'associazione mafiosa e da 12 a 18 anni per chi si occupa dell'organizzazione o della direzione. |