DTA, quando si trasformano in credito d’imposta
01 Giugno 2015
Facendo seguito alle diverse richieste di chiarimenti pervenutegli, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 55/E del 29 maggio scorso ha fornito indicazioni precise in merito al corretto trattamento fiscale da applicare in caso di iscrizione in bilancio di DTA (Deferred Tax Asset) riferite ad affrancamenti plurimi (successivi al primo) di un medesimo avviamento. Si ricorda che la disciplina di riferimento del credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, è contenuta all'art. 2, commi da 55 a 58, D.L. n. 225/2010. In base a tale norma, in presenza di una perdita d'esercizio rilevata in bilancio, le DTA, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si trasformano in credito d'imposta. Recependo quanto affermato dalla Banca d'Italia nella Comunicazione dell'8 maggio 2013 rivolta agli intermediari, l'Agenzia con la Risoluzione ha specificato che le DTA relative ad “affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento”:
Come specificato nel documento di prassi, gli Uffici conservano i poteri volti a contrastare i fenomeni elusivi ex art. 37 bis, D.P.R. n. 600/73, derivanti dall'eventuale affrancamento “plurimo” ad aliquota ridotta del medesimo avviamento (con l'abbattimento del carico fiscale ad aliquota ordinaria della/e società coinvolte, a seguito di più operazioni straordinarie realizzate in assenza di valide ragioni economiche, e l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA iscritte a fronte dei predetti affrancamenti). |