DTA, quando si trasformano in credito d’imposta

La Redazione
01 Giugno 2015

Con la Risoluzione n. 55/E di venerdì scorso, l'Agenzia delle Entrate chiarisce sulla disciplina del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio ex art. 2, commi da 55 a 58, D.L. n. 225/2010.

Facendo seguito alle diverse richieste di chiarimenti pervenutegli, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 55/E del 29 maggio scorso ha fornito indicazioni precise in merito al corretto trattamento fiscale da applicare in caso di iscrizione in bilancio di DTA (Deferred Tax Asset) riferite ad affrancamenti plurimi (successivi al primo) di un medesimo avviamento.

Si ricorda che la disciplina di riferimento del credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, è contenuta all'art. 2, commi da 55 a 58, D.L. n. 225/2010. In base a tale norma, in presenza di una perdita d'esercizio rilevata in bilancio, le DTA, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si trasformano in credito d'imposta.

Recependo quanto affermato dalla Banca d'Italia nella Comunicazione dell'8 maggio 2013 rivolta agli intermediari, l'Agenzia con la Risoluzione ha specificato che le DTA relative ad “affrancamenti plurimi di un medesimo avviamento”:

  • se iscritte ex novo in bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2013, non sono trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del menzionato art. 2, D.L. n. 225/2010. In tal caso, come chiarito dalla Banca d'Italia, le DTA vanno dedotte ab origine dal patrimonio di vigilanza.
  • se connesse con operazioni già realizzate al 31 dicembre 2012 e rilevate sino all'esercizio chiuso o in corso alla medesima data, sono trasformabili in credito di imposta. In tal caso, infatti, non è stata prevista la deduzione ab origine ma una graduale sterilizzazione degli effetti positivi sul Core Tier 1 lungo un arco temporale di 5 anni.

Come specificato nel documento di prassi, gli Uffici conservano i poteri volti a contrastare i fenomeni elusivi ex art. 37 bis, D.P.R. n. 600/73, derivanti dall'eventuale affrancamento “plurimo” ad aliquota ridotta del medesimo avviamento (con l'abbattimento del carico fiscale ad aliquota ordinaria della/e società coinvolte, a seguito di più operazioni straordinarie realizzate in assenza di valide ragioni economiche, e l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA iscritte a fronte dei predetti affrancamenti).

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