Gravi vizi dell’immobile in cui trasferirsi: no alle agevolazioni

La Redazione
26 Maggio 2015

Il tempo per trasferire la propria residenza è di dodici mesi: se si sfora da tale limite, anche se l'immobile presentava gravi vizi strutturali, non è possibile godere dei benefici prima casa. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 10586/2015.

Per trasferire la propria residenza c'è un tempo di 12 mesi; trascorsi i quali si perdono i benefici legati alla prima casa, anche se il ritardo era dovuto a gravi vizi costruttivi dell'immobile, scoperti dopo il rogito. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 maggio scorso, n. 10586.

I Giudici Tributari hanno infatti bocciato il ricorso presentato da un contribuente, che aveva impugnato l'avviso di liquidazione avanzato dalle Entrate: il Fisco, infatti, richiedeva la tassazione dell'imposta di registro, visto che l'uomo non aveva spostato la sua residenza entro i termini prescritti. Il contribuente aveva a quel punto apportato a sua difesa il fatto che l'immobile presentava gravi vizi strutturali (certificati anche da una apposita perizia). E dunque? Per via Cristoforo Colombo le motivazioni del contribuente non erano sufficienti: “era necessario che l'impossibilità non fosse personale ma oggettiva, non originaria ma sopravvenuta e soprattutto inevitabile ed imprevedibile; requisiti che mancavano nella fattispecie concreta”.

La Cassazione ha dato ragione alla tesi delle Entrate. L'interessato deve infatti “fornire la prova […] della inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, oltre che della non imputabilità”. E, già secondo i Giudici regionali, perché si possa parlare di fatti di forza maggiore occorrono elementi di gravità estrema, “assolutamente fuori da ogni previsione in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile”. La motivazione addotta dal contribuente, però, non poteva essere letta in questi termini.

I Giudici di Cassazione, infatti, hanno affermato che al momento dell'acquisto, l'edificio era al rustico, ed era stato egli stesso a proporre delle modifiche sostanziali. Non si poteva dunque pensare che il caso rientrasse nella imprevedibilità richiesta, e i Giudici hanno dunque optato per la bocciatura del ricorso.

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