Il canone di depurazione dell’acqua non è rimborsabile se la domanda arriva dopo due anni
25 Maggio 2015
Se la richiesta di restituzione del canone di depurazione dell'acqua da parte di un condominio viene presentata oltre i due anni prescritti, essa non è più rimborsabile; il canone è inoltre dovuto anche se l'utente non ha fruito del servizio. Tutto ciò è stato affermato dai Giudici di Cassazione, che hanno emanato la sentenza protocollata il 20 maggio 2015, n. 10346. La vicenda era già finita a svantaggio del condominio, che aveva pertanto impugnato la sentenza regionale. Secondo la Commissione Tributaria, il canone era dovuto “indipendentemente dall'istituzione del servizio o dall'esistenza dell'allacciamento alla fognatura, e indipendentemente dall'avere l'utente fruito del detto servizio”; inoltre, il condominio era decaduto dal diritto di rimborso per essere trascorso il termine di due anni. I contribuenti hanno provato a portare a loro vantaggio alcuni punti, ma i Giudici hanno fatto notare che, tra gli altri, il termine da loro indicato di tre anni, entro i quali far domanda per il rimborso delle somme indebitamente pagate, ha cessato di aver applicazione dal 1° gennaio 1973, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Altrove il condominio ha fatto notare che la decorrenza dei termini era esclusivamente per l'accertamento, non per il ricorso. Non per questo motivo i Giudici hanno cambiato idea, confermando la posizione presa nella sentenza regionale: “giustamente la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto soggetta la domanda del contribuente al termine decadenziale”, hanno affermato da piazza Cavour. Infatti, nella norma applicata durante il periodo di rilevanza tributaria del canone di depurazione e fognatura non era riscontrabile l'indicazione di alcun termine entro il quale i contribuenti potessero chiedere rimborso delle somme versate e non dovute. |