La Commissione UE boccia il reverse nella grande distribuzione
25 Maggio 2015
L'applicazione generalizzata del meccanismo del reverse charge alle forniture a ipermercati, supermercati e hard discount andrebbe a colpire un numero di prodotti tanto elevato da non poter essere considerata una misura speciale di deroga alle disposizioni della Direttiva IVA. Le deroghe ammesse al regime IVA, infatti, devono essere “di portata limitata”, “necessarie” e “proporzionali”. È questo solo il primo dei motivi per cui la Commissione europea ha detto no alle nuove previsioni contenute nell'ultima Legge di Stabilità. L'opposizione, così come richiede la procedura delle deroghe, è stata comunicata al Consiglio venerdì scorso, 22 maggio. Cambiano gli scenari, dunque, per l'applicazione dell'inversione contabile ai cd. grandi dettaglianti. Ecco, nel dettaglio, le ragioni del parere contrario dato dalla Commissione. Pericolo di frodi La modifica, per quanto adatta a combattere le frodi carosello, secondo la Commissione “non è in grado di contrastare tutte le forme di frode (come la cosiddetta "economia sommersa", realizzata senza rispettare gli obblighi IVA) o, più in generale, altre cause di mancata riscossione dell'IVA”. A tale pericolo potenziale, la Commissione aggiunge la mancata dimostrazione da parte dell'Italia degli attuali specifici problemi di frode legati ai fornitori della grande distribuzione (di cui una parte, come sottolineato nella comunicazione, “è costituita da grandi e medie imprese). Secondo le previsioni dell'Ue, la misura sposterebbe le frodi al livello della vendita al dettaglio ed anche verso altri Stati membri, “consentendo di ottenere i beni in esenzione dall'IVA nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile (in termini economici) allo scopo di essere venduti sul mercato nero ovunque nell'Unione europea”. Possibilità di rimediare attraverso i normali controlli Altro addebito mosso all'Italia quello di non aver dimostrato che “il tipo di beni in questione è di natura tale da rendere impossibile la verifica con mezzi di controllo convenzionali”. Ovvero di non aver dimostrato la ragione che legittimerebbe l'applicazione dell'inversione contabile. Tenuto presente che il reverse “non deve essere utilizzato sistematicamente per ovviare a carenze di controllo da parte delle autorità fiscali di uno Stato membro”. |