Accertamento IRAP con tempistiche limitate
28 Agosto 2017
L'ufficio delle Entrate non può dilatare i tempi nemmeno nel caso di un'indagine per evasione. Lo conferma la Cassazione con l'ordinanza del 25 agosto 2017, n. 20435, chiamata a giudicare il caso di una contribuente alla quale era stato notificato un atto impositivo per IRAP, IRES, IRPEF ed IVA: le Entrate avevano utilizzato i “gravi indizi di reato” quale strumento per applicare il raddoppio dei termini.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da una contribuente che aveva impugnato un accertamento, trovando l'accoglimento della Corte poiché l'IRAP non è un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali, e pertanto per essa non può operare il raddoppio dei termini dell'accertamento.
Usando le parole della Sesta Sezione Civile della Cassazione, che ha accolto il secondo motivo di ricorso, «Non essendo l'IRAP un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali, è infatti evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento quale applicabile ratione temporis».
Non così per quanto concerne invece l'IRPEF e l'IVA: il raddoppio dei termini, in questi casi, sussiste anche se il verbale è stato consegnato in ritardo. Tale è infatti il parere dei Giudici della Suprema Corte, che considerano il regime transitorio introdotto dal comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 128/2015 non abrogato dal successivo regime transitorio stabilito dalla Legge n. 208/2015. |