Niente IRAP per l’avvocato che insegna
28 Settembre 2016
L'avvocato è anche docente universitario? Non paga l'IRAP. È questo l'esito dell'ordinanza di Cassazione depositata il 23 settembre 2016, n. 18734, con la quale i Giudici della Corte hanno respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso un professionista che sosteneva di svolgere in via principale l'attività di docente universitario e quella di avvocato solo in maniera residuale. Il giudice territoriale aveva avvalorato le richieste del contribuente, il quale specificava di essersi avvalso della collaborazione di una sola segretaria con mansioni di dattilografa, e comunque solo in modalità part-time. Per l'Agenzia delle Entrate, che è ricorsa alla Suprema Corte, invece, l'imposizione era legittima.
La Cassazione, adeguandosi alla linea aperta con la sentenza di sezioni unite n. 9451/2016, hanno chiarito che il requisito dell'autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell'IRAP si arresta di fronte all'impiego di un solo collaboratore. Nel caso in esame, la CTR aveva evidenziato che il professionista si avvaleva di una sola dattilografa part-time: “elemento che – spiegano i Giudici – unito all'utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività […] quali un'automobile e altri strumenti di piccola entità necessari a qualsiasi professionista, non è suscettibile di combinarsi con il lavoro del professionista, di potenziarne le possibilità e, conseguentemente, di configurare la presenza di autonoma organizzazione”.
|