È prestanome chi si presenta come rappresentante legale intestando a sé il conto societario
28 Settembre 2016
Si è presentato come rappresentante legale ed ha intestato a sé il conto societario: è da considerare un amministratore di fatto o un prestanome? Per la Cassazione, meglio seguire la seconda strada. È infatti così che si è espressa la quinta sezione penale, nel giudicare la posizione di uno degli imputati accusati dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Infatti, secondo un consolidato orientamento di girisprudenza, è amministratore di fatto “non chi eserciti tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma quantomeno un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nella società”.
La Corte territoriale aveva ritenuto uno degli imputati amministratore di fatto della società fallita, in virtù di alcuni comportamenti tenuti dallo stesso, quale ad esempio il presentarsi come rappresentante legale della fallita in occasione della verifica fiscale subita dalla medesima, proponendosi come referente per i finanzieri, accedendo inoltre un conto corrente intestato alla società e operando sullo stesso.
La difesa è stata accolta dalla Cassazione con la sentenza del 23 settembre 2016, n. 39681. Infatti, il giudice di appello doveva evidenziare le ragioni per le quali ha voluto escludere il dato che l'imputato si fosse limitato ad un solo contributo alla consumazione di condotte invece imputabili ad un terzo, agendo in qualità di prestanome, ritenendo invece di avvalorare la tesi che sia stato proprio lui ad agire in maniera continuativa.
|