Nuova rateazione post decadenza

La Redazione
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28 Ottobre 2015

Qual è il numero massimo di rate che, se non pagate, fanno decadere dalla rateazione dei ruoli e se è possibile, comunque richiedere una nuova rateazione. In questo caso è possibile richiedere la ripartizione della somma dovuta comprensiva delle rate non pagate?

Qual è il numero massimo di rate che, se non pagate, fanno decadere dalla rateazione dei ruoli e se è possibile, comunque richiedere una nuova rateazione. In questo caso è possibile richiedere la ripartizione della somma dovuta comprensiva delle rate non pagate?

Il D.Lgs. 159/2015, che ha profondamente innovato le norme in materia di riscossione, ha apportato modifiche all'art. 19, D.P.R. n. 602/1973. Il rinnovato comma 3 prevede attualmente che la decadenza dal beneficio della rateazione si verifichi con il mancato pagamento di cinque rate e non di otto come nella precedente disposizione.

Al contribuente è peraltro concessa la possibilità di richiedere una nuova dilazione, a condizione, però, che egli, all'atto della presentazione della richiesta proceda al saldo integrale delle rate scadute a tale data. In questo caso potrà essere concesso un nuovo piano di dilazione con ripartizione in un “numero massimo di rate” pari a quelle “non ancora scadute alla medesima data”.