La coabitazione con il coniuge rimedia al mancato trasferimento della residenza

La Redazione
29 Gennaio 2016

La Suprema Corte, con sentenza n. 1494/2016, sostiene che il beneficio prima casa può essere ottenuto anche se il trasferimento della residenza non è avvenuto nei tempi previsti purché venga dimostrato che sussista coabitazione con il coniuge e che l'acquisto sia stato fatto in comunione.

Non trasferisci la residenza entro 18 mesi ma dimostri la coabitazione con il coniuge e l'acquisto fatto in comunione? Puoi mantenere il beneficio prima casa. I giudici della Cassazione, nella recente sentenza del 27 gennaio 2016, n. 1494, hanno affermato questo principio, pur accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in esame, un militare non poteva trasferirsi nella casa acquistata con il beneficio.

Hanno affermato i Giudici: “L'agevolazione per l'acquisto della “prima casa” in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo […] è subordinata all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione, e postula che l'acquirente abbia la residenza anagrafica nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero […] che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi”.

Nonostante ciò rappresenti un obbligo verso il Fisco, bisogna anche tener conto di eventuali ostacoli nell'adempimento dell'obbligazione, purché siano caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. “Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto”.

I giudici hanno ritenuto di orientarsi definendo che “il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato venga adibito a residenza, non rileva la diversa residenza di chi ha acquistato in regime di comunione”. I giudici hanno anche sottolineato che i coniugi sono tenuti non ad una comune residenza anagrafica, ma bensì alla coabitazione. “Una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari”.

Anche se tuttavia il principio sembrava favorevole al contribuente, i giudici hanno rinviato alla CTR affinché si accerti la reale coabitazione della coppia.

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