Adesione al condono e rimborso IRAP
29 Febbraio 2016
In relazione al silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione avverso le istanze di rimborso ai fini Irap proposte dal contribuente esercente attività di sindaco di società di capitali, di revisore di Enti pubblici e di curatore fallimentare, inserito in una struttura associata, l'adesione al condono di cui all'art. 7 della Legge n. 289 del 2002 non osta acché le predette attività siano assoggettate ad IRAP.
Non sono soggetti ad Irap i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, essendo stati contemplati quali redditi di lavoro autonomo al comma secondo e non al primo dell'art. 49 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. |