Non possono essere prodotti in giudizio i dati non forniti all'Agenzia

La Redazione
29 Marzo 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5734/2016, ha ribadito che in tema di accertamento fiscale, i dati che il contribuente non abbia fornito o che abbia tardivamente fornito all'Agenzia delle Entrate non possono essere prodotti in giudizio.

I dati che non sono stati forniti, o che sono stati forniti tardivamente all'Agenzia delle Entrate non possono essere prodotti in giudizio; l'alternativa che si prospetta al contribuente è quella di fornire tale documentazione durante il ricorso introduttivo, purché però venga giustificato il motivo che ha reso impossibile la produzione della documentazione. È questo il succo della sentenza della Corte di Cassazione del 23 marzo 2016, n. 5734.

In tema di accertamento fiscale – hanno specificato i Giudici della Corte, i quali hanno respinto il ricorso di una società che aveva impugnato un accertamento in tema di IVA – l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria […] a fornire dati, notizia e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare […] un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente, per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa”.

I Giudici della Corte di Cassazione hanno inoltre evidenziato come il contribuente possa avvalersi di una deroga all'inutilizzabilità solo se depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti i libri e i registri non trasmessi, in risposta agli inviti dell'ufficio, dichiarando che la causa per la quale non ha potuto adempiere alle richieste non era a lui imputabile.

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