Scheda carburante: requisiti di forma per dedurre i costi necessari
29 Marzo 2016
La formalità conta, ed è essenziale ai fini della deduzione dei costi della benzina, possibile solo se la cosiddetta “scheda carburante” viene compilata conformemente alle disposizioni di legge. Lo hanno evidenziato i Giudici della Cassazione, con la sentenza del 18 marzo 2016, n. 5415.
Il contribuente sosteneva che non esiste alcun requisito formale per la fattura, ma, secondo l'Agenzia delle Entrate, ciò contrasta con la disciplina di cui al D.P.R. n. 444/1997, il quale richiede che l'acquisto di carburante venga documentato con la prevista scheda carburante, che deve recare il contenuto di cui all'art. 2. Inoltre, nel D.P.R. n. 277/2000 viene specificato che si annoti la targa dei veicoli sulle relative fatture di acquisto di gasolio, rinviando alla disciplina delle schede carburante. Ebbene, tutto ciò è stato accolto dai Giudici della Cassazione, che hanno proprio ribadito come la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ai mezzi per l'esercizio dell'impresa sia subordinata al fatto che le schede carburanti siano redatte conformemente al modello allegato al D.P.R. n. 444/1997. In esso va specificata anche l'indicazione chilometrica, non surrogabile da altri documenti.
“Va ricordato – hanno precisato i Giudici – che il D.P.R. n. 444/1997, prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA, siano annotati, nei termini e con le modalità stabiliti nello stesso decreto, in una apposita scheda sostitutiva della fattura […] che gli imprenditori e i professionisti devono richiedere per gli acquisti da commercianti al minuto”. Ciò detto, per ottenere la detrazione la scheda “deve rispettare i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, deve essere redatta in conformità al modello allegato al D.P.R. n. 444/1997”. |