Note di variazione in diminuzione per acquisti intracomunitari
29 Aprile 2016
Un cliente nel mese di novembre ha acquistato della merce in Germania ricevendo regolari fatture; nel mese di dicembre ha ricevuto una nota di accredito relativa ad uno sconto sull'acquisto effettuato in novembre. La nota di credito non fa riferimento alla normativa IVA comunitaria. Devo dichiararla nell'Intrastat? Negli scambi comunitari gli operatori residenti all'interno del territorio italiano (cessionari o cedenti) si trovano spesso ad affrontare i problemi connessi alla rettifica di operazioni poste in essere da parte di soggetti residenti in altri stati membri della Comunità europea. In linea di principio, tali rettifiche sono di spettanza del soggetto che ha emesso la fattura e possono comportare l'effettuazione di una variazione in aumento o in diminuzione dell'imponibile o dell'imposta a cui si riferisce.Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, che ha introdotto nell'ordinamento tributario la normativa disciplinante il regime IVA degli scambi intracomunitari, non detta alcuna regola specifica in riferimento al trattamento che deve essere riservato alle operazioni rettificative di precedenti acquisti o cessioni intracomunitarie. L'art. 56 del sopracitato decreto, nello stabilire che, per quanto non diversamente disposto nel citato D.L. n. 331/1993, si applicano le disposizioni del d.P.R. n. 633/1972, ha reso applicabile al caso in questione l'art. 26 del d.P.R. IVA, il quale disciplina, appunto, le variazioni dell'imponibile e dell'imposta (cfr. Ministero delle Finanze, Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994). Con riferimento alla fattispecie in esame, l'operazione di acquisto effettuata a novembre, subisce una riduzione di prezzo per sconti o premi (ad es. sconti di fine anno condizionati od incondizionati) che legittimano la procedura di variazione in diminuzione attraverso emissione di una nota di accredito da parte dell'operatore tedesco. Considerata l'assenza di alcun riferimento alla non imponibilità IVA della nota di accredito, ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/1993, l'acquirente italiano può:
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