È il GdP a decidere per le somme dovute per contravvenzione al codice della strada
29 Giugno 2016
Ottiene ragione in Cassazione il contribuente che si duole della mancata rimessione al Giudice di Pace in ordine alla cartella avente ad oggetto somme dovute per contravvenzione al codice della strada. La Corte ha accolto il ricorso di un cittadino che aveva sollevato il difetto di giurisdizione in ordine ad una cartella avverso la quale – e avverso il fermo che ne era scaturito per il mancato pagamento – aveva proposto ricorso, rigettato in primo e secondo grado.
Per la Commissione Tributaria Regionale, che aveva rigettato la richiesta di rimessione al Giudice di Pace, il ricorrente, essendo la materia del contendere non tributaria, era incorso nelle preclusioni di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992.
Hanno commentato però i Giudici della Sesta Sezione Civile, nell'ordinanza del 27 giugno 2016 n. 13228: "il Giudice tributario innanzi al quale sia stata impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973, deve accertare quale sia la natura – tributaria o non tributaria – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii". |