Valido l'accertamento induttivo basato sui brogliacci

La Redazione
29 Giugno 2017

Con la sentenza n. 16060/2017 i Giudici della Corte hanno ricordato che in sede di accertamento tributario la "contabilità in nero" costituita da promemoria e annotazioni dell'imprenditore, relativi all'attività svolta, costituiscono un valido elemento sulla base del quale poter fondare la pretesa fiscale.

Con la sentenza n. 16060/2017 i Giudici della Corte hanno ricordato che in sede di accertamento tributario la "contabilità in nero" costituita da promemoria e annotazioni dell'imprenditore, relativi all'attività svolta, costituiscono un valido elemento sulla base del quale poter fondare la pretesa fiscale.

Così viene richiamato un consolidato orientamento in materia, il quale attribuisce a tali dati ufficiosi un elevato valore probatorio, permettendo la legittima ricostruzione induttiva del reddito.

La vicenda prende avvio dall'impugnazione di un avviso di accertamento, emesso ai fini IVA, IRAP ed IRPEG. Nello specifico le Entrate contestavano alla società ricorrente dei ricavi che non erano stati contabilizzati nonché dei costi non di competenza rinvenuti mediante documentazione extracontabile.

La decisione presa dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, confermava la fondatezza delle pretese, ritenendo corretta la ricostruzione induttiva del reddito imponibile sulla base dei brogliacci.

"... La contabilità in nero – scrivono nella sentenza i Giudici – anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e legittima di per sé, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo contestatogli".

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