Ok alla detrazione IVA anche in assenza di dichiarazione annuale
29 Agosto 2017
Possibile la detrazione IVA anche se è mancante la dichiarazione annuale. È la posizione dei giudici della Corte di Cassazione espressa con l'ordinanza del 25 agosto 2017 n. 20434, con la quale è stato valutato ed accolto il ricorso di una S.r.l. Nel caso in questione la società impugnava una cartella di pagamento IVA 2007.
La CTR aveva però asserito che la pretesa fiscale era fondata, in quanto si trattava di un credito IVA relativo ad un'annualità nella quale la dichiarazione doveva considerarsi omessa perché tardiva, e ciò precludeva la detrazione del credito nell'annualità successiva.
Si legge in ordinanza: «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili». |