Non compie reato il socio che trasmette contabilità carente
29 Agosto 2017
La Corte di Cassazione, con una sentenza della depositata ieri, n. 39443, ha scagionato il manager che trasmette contabilità incompleta, asserendo che l'articolo 2526 c.c. è integrato qualora l'amministratore di una società prenda parte attiva all'occultamento dei documenti.
Il caso finito davanti ai giudici della Suprema Corte verteva attorno all'interpretazione dell'art. 2625 del c.c., in merito di reato di impedito controllo: l'articolo stabilisce una sanzione amministrativa per gli amministratori che, occultando documenti, impediscono lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione dei soci. L'interpretazione degli Ermellini è stata garantista nei confronti del manager incriminato: secondo la Cassazione, la norma civile sottintende una condotta attiva dell'amministratore, volta a distruggere o nascondere i documenti sociali.
«Nell'interpretazione della fattispecie offerta dalla giurisprudenza di legittimità – si legge in sentenza – si è affermato che il reato proprio di cui all'art. 2626 del c.c. non riguarda la partecipazione del socio e l'esercizio dei relativi di diritti in riferimento a tutti gli aspetti della vita societaria, comprese le deliberazioni della società, ma intende garantire soltanto le funzioni di controllo esercitabili sulla gestione ed amministrazione della società, con la conseguenza che non ogni attività societaria, cui venga impedito al socio di prendere parte, integra violazione della norma […] essendo necessario che l'impedimento attenga in modo specifico alle funzioni ispettive circa la regolarità della gestione». |