Dalle Entrate le disposizioni attuative della Branch exemption
29 Agosto 2017
Al via il regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'art. 168-ter del TUIR (cd. “branch exemption”). Ieri l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento contenente le modalità applicative del regime.
Secondo quanto previsto dalla nuova prassi, l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption. Nel caso in cui l'impresa possiede una o più stabili organizzazioni alla data del 7 ottobre 2015 può aderire alla branch exemption anche nella dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso a tale data, con effetto dal medesimo periodo d'imposta per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi (opzione in Redditi 2018, con effetto dal periodo di imposta 2017). In ogni caso, l'opzione ha effetto nei confronti di tutte le stabili organizzazioni dell'impresa esistenti al momento dell'esercizio, nonché per quelle costituite successivamente senza che sia necessaria una nuova opzione.
Il regime cessa la sua efficacia a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, di tutte le branch esenti (in caso di successiva costituzione di altre stabili organizzazioni sarà necessario esercitare una nuova opzione). Dopo la cessazione di efficacia dell'opzione, la costituzione nei tre periodi d'imposta successivi di una o più branch nei medesimi Stati o territori esteri da parte dell'impresa, in assenza di una nuova opzione, verrà valutata alla luce della disciplina sull'abuso di diritto (art. 10-bis L. n. 212/2000).
Il nuovo Provvedimento disciplina altresì, tra il resto, le regole di determinazione dell'imponibile della stabile organizzazione, il cosiddetto “recapture” delle perdite e il trattamento delle operazioni interne pregresse e delle operazioni straordinarie. |