A chi va notificato il ricorso contro una cartella di pagamento? Occorre chiamare in causa il solo Agente della riscossione, il solo ente impositore o entrambi?
La controparte processuale in un giudizio contro una cartella di pagamento va individuata in ragione della natura dei vizi sollevati con il ricorso; la cartella di pagamento, infatti, rappresenta un atto composto in quanto contiene il ruolo formato dall'ente creditore (Corte di Cassazione, sentenza 1 ottobre 2014 n. 20671) e, per questo, rappresenta la sintesi dell'attività propria dell'Agente della riscossione e, al contempo, di quella tipica dell'ente.
Per questo motivo, nell'ipotesi in cui, con il ricorso, si contesti la sola attività dell'Agente (il classico esempio è rappresentato da eventuali vizi nel procedimento di notifica), è solo nei confronti di questo che andrà proposto ricorso, notificandolo nei modi e nei termini previsti per legge.
Allo stesso modo, ove si intendano sollevare esclusivamente eccezioni attinenti la formazione del ruolo e la debenza del tributo (come nel caso della mancanza del presupposto impositivo), occorrerà chiamare in causa il solo ente impositore.
Ove, infine, si intendano sollevare vizi propri sia dell'attività dell'Agente che di quella dell'ente, occorrerà notificare il ricorso a entrambi. Va, tuttavia, ricordato che l'Agente della riscossione, nelle liti promosse nei suoi confronti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha l'onere di chiamare in causa anche l'ente creditore, ove non voglia essere chiamato a rispondere delle conseguenze della lite (art. 39 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112).