Contradditorio preventivo, diritto di origine costituzionale
01 Ottobre 2015
L'emissione dell'avviso di accertamento dev'essere sempre preceduta dall'instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente? Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno uno specifico obbligo in tal senso?
Nonostante l'instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente sia prevista, in modo espresso, soltanto in alcune ipotesi accertative (è il caso dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in tema di accertamento sintetico), la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e della Corte Costituzionale hanno ritenuto sussistere un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio preventivo, indipendentemente, dunque, dal fatto che le singole fattispecie accertative lo prevedano in modo esplicito. In particolare, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014 (confermata dalle successive sentenze della Sezione Tributaria nn. 4914, 4916 e 4917 dell'11 marzo 2015, 20 marzo 2015 n. 5720 e 26 marzo 2015, n. 6072), il contraddittorio preventivo costituisce un diritto di origine costituzionale - “principio fondamentale immanente nell'ordinamento”, specificano i giudici - che trova, infatti, nella tutela del diritto alla difesa e al buon andamento della Pubblica Amministrazione la propria intrinseca ratio normativa, “cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa”. |