Contradditorio preventivo, diritto di origine costituzionale

01 Ottobre 2015

L'emissione dell'avviso di accertamento dev'essere sempre preceduta dall'instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente? Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno uno specifico obbligo in tal senso?

L'emissione dell'avviso di accertamento dev'essere sempre preceduta dall'instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente? Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno uno specifico obbligo in tal senso?

Nonostante l'instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente sia prevista, in modo espresso, soltanto in alcune ipotesi accertative (è il caso dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in tema di accertamento sintetico), la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e della Corte Costituzionale hanno ritenuto sussistere un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio preventivo, indipendentemente, dunque, dal fatto che le singole fattispecie accertative lo prevedano in modo esplicito.

In particolare, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014 (confermata dalle successive sentenze della Sezione Tributaria nn. 4914, 4916 e 4917 dell'11 marzo 2015, 20 marzo 2015 n. 5720 e 26 marzo 2015, n. 6072), il contraddittorio preventivo costituisce un diritto di origine costituzionale - “principio fondamentale immanente nell'ordinamento”, specificano i giudici - che trova, infatti, nella tutela del diritto alla difesa e al buon andamento della Pubblica Amministrazione la propria intrinseca ratio normativa, “cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa”.
La sentenza, peraltro, risulta particolarmente rilevante dal momento che è stata pronunciata in un giudizio in cui la controparte era Equitalia, ad ulteriore riprova della portata generale del principio stabilito dalle Sezioni Unite, che si applica, dunque, anche nei confronti dell'Agente della riscossione.
A questa sentenza ha fatto seguito l'intervento della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 7 luglio 2015 n. 132, nel richiamare proprio le Sezioni Unite n. 19667, ha stabilito che la mancata previsione espressa del contraddittorio preventivo non è d'ostacolo all'applicazione del principio generale di partecipazione al procedimento del contribuente, essendovi la necessità che quest'ultimo vi prenda parte.

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