Mediazione, sì alla sospensione feriale dei termini

29 Settembre 2015

Il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 17 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per la fase della mediazione è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali?

Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per la fase della mediazione è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali?

La risposta è affermativa.
Infatti, l'art. 17 bis prevede espressamente, al comma 9, che “ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali”.
Pertanto, nell'ipotesi in cui il termine previsto per la mediazione attraversi il periodo di sospensione feriale che, a decorrere da quest'anno, si è ridotto – com'è noto – al solo mese di agosto, ai 90 giorni stabiliti per la mediazione dovranno aggiungersi altri 31 giorni, dopo di che inizieranno nuovamente a decorrere i termini previsti dagli artt. 22 e 23 del decreto su processo, rispettivamente per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente.

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