Errori bloccanti, serve sempre la ricevuta dell’Agenzia

La Redazione
28 Settembre 2015

La dichiarazione si considera presentata con la comunicazione ovvero la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuto ricevimento del modello: lo hanno ricordato i Giudici della Cassazione con la sentenza n. 18912/2015.

La Corte di Cassazione, nella sentenza del 24 settembre, n. 18912, è tornata nuovamente ad esaminare il problema degli “errori bloccanti” che riguardavano l'invio di una dichiarazione telematica effettuata attraverso intermediario e scartata per “data non conforme”; in assenza di correzioni, la dichiarazione era poi stata considerata omessa.

La dichiarazione inviata in via telematica – si legge nella sentenza – si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta […] dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria atto che assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta, tempestiva consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione”. "Tale disciplina – specifica ancora la Corte – si deve attuare anche laddove si sono verificati i cosiddetti errori bloccanti, che sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, che può comunque porre rimedio allo -scarto-".

Il legislatore, nel regime normativo applicabile al caso in esame – aggiungono quindi i Giudici – richiede, come prova della presentazione della dichiarazione […] la ricevuta […] che non soltanto dimostra l'avvenuta consegna da parte del contribuente, ma che è necessaria al fine di verificare la tempestività di tale consegna, per assicurare il controllo sul regolare adempimento degli obblighi di presentazione”. La dichiarazione, dunque, si considera presentata solo con la ricevuta dell'Agenzia che dimostra il ricevimento del modello: le dichiarazioni contenute nel file scartato vengono quindi respinte.

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