Nessuna agevolazione per campagne pubblicitarie se non si informa l’Agenzia
29 Settembre 2015
Se non si dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate di aver effettivamente utilizzato il programma pubblicitario per il quale si è fatta domanda di contributo, è inutile reclamare: per l'Ufficio, tale campagna non è mai stata effettuata. Ad affermarlo sono i Giudici della Corte di Cassazione, nella recente sentenza del 24 settembre 2015, n. 18918. La vicenda traeva spunto da una contribuente che aveva richiesto all'Erario di rientrare nell'alveo dell'art. 61, comma 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, in tema di agevolazioni per campagne pubblicitarie in specifiche aree territoriali sottoutilizzate: l'Agenzia aveva poi annunciato la decadenza della contribuente dal beneficio, in quanto non aveva provveduto a comunicare per tempo l'avvenuta realizzazione del programma pubblicitario in questione. I soggetti che intendono usufruire di tale agevolazione devono produrre un'istanza all'Agenzia delle Entrate, la quale entro un mese provvederà alla comunicazione del suo eventuale accoglimento della domanda. Inoltre, però, “qualora l'utilizzazione del contributo non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale”. Come si è osservato, nessuna trasmissione in via telematica era avvenuta al Centro Operativo di Pescara, relativamente all'avvenuta realizzazione della campagna: ciò ha portato al rigetto del ricorso. |