Ok alla deduzione dei costi dell’amministratore se è anche dipendente

La Redazione
29 Settembre 2015

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19050/2015, ha affermato la deducibilità dei costi dell'amministratore delegato qualora sia anche dipendente dell'azienda, rigettando così il ricorso delle Entrate.

I costi dell'amministratore delegato che è anche dipendente della società possono essere dedotti: lo hanno affermato i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 25 settembre 2015, n. 19050.

L'Agenzia affermava che gli emolumenti percepiti dall'amministratore della società fossero indeducibili, in virtù del principio di inerenza di tutti i costi e di quelli della deducibilità delle spese di lavoro.

Il Collegio ha affermato che “l'incompatibilità con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società è ravvisabile nella sola qualifica di amministratore unico di una società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si figura come requisito tipico della subordinazione”. I Giudici hanno a questo punto ricordato come la carica di amministratore di società di capitali sia compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato solo ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita”.

Secondo l'appello, sull'amministratore non pendevano impedimenti di natura civilistica che limitassero la deduzione dei costi dei suoi emolumenti. “Correttamente – si leggeva nella sentenza di secondo grado – la Commissione Provinciale aveva ritenuto che l'ulteriore attività svolta dal componente del consiglio di amministrazione era direttamente collegata all'attività societaria e volta alla produzione di reddito, adempiendo all'obbligo motivazionale e cogliendo la questione in punto all'inerenza dell'attività svolta nell'interesse della società”. Insomma: da Piazza Cavour non hanno potuto far altro che riaffermare la bontà del precedente giudizio di appello, rigettando così il ricorso dell'Erario.

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