IRAP: rimborso non previsto in caso di pluralità di studi professionali in capo al medico convenzionato
29 Settembre 2016
Una “pluralità di studi professionali in capo al medico convenzionato” denota “lo svolgimento dell'attività attraverso un processo organizzativo che esula dalla sola esclusiva attività del contribuente”. In sostanza, è dunque legittima l'imposizione all'IRAP. Lo hanno affermato i Giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 27 settembre 2016, n. 19011.
Nel caso in esame, un contribuente esercente l'attività medica ricorreva impugnando il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate avverso l'istanza di rimborso per l'IRAP versata tra il 2004 ed il 2009. Secondo la Commissione Tributaria Regionale, la richiesta del contribuente era fuori luogo, avendo questi esercitato la sua attività in tre studi posti in diverse località, esponendo inoltre in dichiarazione quote di ammortamento, consumi, spese e compensi di notevole valore.
“A riguardo – si legge in ordinanza, dopo aver ricordato il nuovo indirizzo frutto della sentenza di Sezioni Unite n. 9451/2016 – va precisato che se l'utilizzazione, da parte di medico convenzionato, di uno studio è, di norma, compatibile con l'insussistenza di un'autonoma organizzazione, non altrettanto può affermarsi nel caso di utilizzazione di più studi, come nel caso di specie, per l'assorbente circostanza che tali diverse strutture erano pacificamente utilizzate dal professionista non solo per lo svolgimento dell'attività convenzionata, ma anche per quella di consulenza professionale resa privatamente dal soggetto medesimo”. Ne è conseguito il rigetto del ricorso. |