Giurisdizione: le Sezioni Unite ne chiariscono i limiti
29 Settembre 2016
Le Sezioni Unite della Corte, nella giornata di ieri, hanno ribadito alcune questioni inerenti la suddivisione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
Con la sentenza n. 19069/2016 i Supremi Giudici cassano la decisione dei colleghi di seconde cure, ricordando che la giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia dei atti emessi dall'Amministrazione finanziaria, e che, ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario. Dunque, si conclude dalla Corte che per ciò che concerne il diritto al rimborso di un tributo non dovuto, non può svolgersi secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendo osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle leggi tributarie. In base a tale disciplina si è giunti quindi a ritenere che in materia di rimborso di tributi le controversie sono devolute allo stesso giudice cui è conferita la giurisdizione sul rapporto tributario controverso.
Con la sentenza n. 19071/2016 i Supremi Giudici ricordano che a norma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, per cui l'impugnazione degli atti prodromici (es. cartella esattoriale, avviso di mora o l'intimazione di pagamento) è devoluta alla cognizione delle Commissioni Tributarie. |