Trasmissione e ricezione, indubbia la scissione degli effetti
29 Ottobre 2015
La Corte di Cassazione, con sentenza del 28 ottobre 2015, n. 22086, ha accolto il ricorso di un contribuente, il quale ha sollevato l'illegittimità del recupero del credito d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'omessa trasmissione dei dati relativi agli investimenti effettuati.
I Giudici, accogliendo la tesi della parte ricorrente, hanno evidenziato che non si tratta di omessa trasmissione, ma di un esiguo ritardo nell'invio dei dati: il principio di scissione degli effetti della notificazione, per il notificante, rispetto al notificato è ormai consolidato (a partire già dalla Corte Costituzionale 26 novembre 2002, n. 477). È dunque legittimo - a parere dei Supremi Giudici - "instaurare il procedimento di trasmissione telematica anche all'ultimo minuto del giorno di scadenza, ferma restando l'assunzione del rischio di intempestività dell'adempimento ove il procedimento si chiuda con esito negativo, come indubbiamente si è verificato anche nella specie di causa, atteso il brevissimo lasso di tempo successivo alla scadenza mediante il quale si è perfezionato il contestato 'ritardo'". |