Ok alla notifica delle cartelle all'indirizzo mail del destinatario

La Redazione
29 Novembre 2016

Con l'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale, ora in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, l'agente della riscossione e gli altri concessionari autorizzati avranno facoltà di notificare le cartelle di pagamento all'indirizzo mail del destinatario.

Con l'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale, ora in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, l'agente della riscossione e gli altri concessionari autorizzati avranno facoltà di notificare le cartelle di pagamento all'indirizzo mail del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). La novità è inserita dal Decreto Fiscale all'interno dell'art. 60, d.P.R. n. 600/1973 che disciplina, appunto, la notificazione delle cartelle.

La norma in esame, nella sua nuova formulazione, prevede che l'invio sulla PEC possa anche essere richiesto dai contribuenti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo inserire nell'INI-PEC, e avverrà all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.

Ai fini della notificazione verranno rispettate le nuove disposizioni introdotte sempre dal Decreto Fiscale in relazione agli avvisi di accertamento e agli altri atti dell'Amministrazione Finanziaria.

Le disposizioni in commento introducono anche una disciplina transitoria da applicare sin da subito. È, infatti, previsto che, per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali, alle società, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all'indirizzo PEC, eventualmente eseguite nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale, con modalità diverse dalla PEC, sono rinnovate mediante invio all'indirizzo PEC del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

Le nuove norme stabiliscono, infine, che, a decorrere dal 1° luglio 2017, la notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, può essere eseguita direttamente dal competente ufficio, oltre che con le modalità già previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo di PEC, con le modalità previste dal d.P.R. n. 68/2005, all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti a tale fine dalla legge. Per tali notifiche si applica la disciplina introdotta dai precedenti commi da 6 a 8 all'interno dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973.

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