Evasione IVA: confisca per equivalente anche con patteggiamento

La Redazione
29 Novembre 2016

I Giudici della Cassazione, con la sentenza n. 50338/2016, hanno affermato che nel caso di un imprenditore evasore non importa il patteggiamento: la confisca per equivalente deve essere comunque disposta sui suoi beni.

Non importa il patteggiamento: la confisca per equivalente deve essere comunque disposta sui beni dell'imprenditore evasore. Lo afferma la Cassazione, con la sentenza del 28 novembre 2016, n. 50338. In essa, i Supremi Giudici della Corte hanno accolto il ricorso della Procura, che ha impugnato il patteggiamento di un imprenditore che aveva evaso oltre 700mila euro di IVA.

La ricorrente lamentava che in tal modo si era omessa la confisca per equivalente prevista per il reato contestato: i giudici romani hanno accolto questo motivo, annullando la sentenza di appello.

Infatti, l'ambito di applicazione della confisca per equivalente, inizialmente previsto solo per alcuni reati del codice penale, è stato esteso anche ai delitti tributari dall'art. 1, comma 143, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244. “Successivamente – hanno spiegato i Giudici – la disposizione, abrogata dall'art. 14 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, è stata riproposta nel comma 1 dell'inedito art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000, che […] ha stabilito: “Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.

Ciò posto – hanno osservato i Giudici – va allora ribadito che, in ragione delle norme appena richiamate, la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato, coincidente con l'imposta evasa […] va sempre obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione della pena ex 444 c.p.p.”.

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