Nessun altro adempimento per il contribuente che abbia evidenziato il credito d'imposta in dichiarazione
29 Novembre 2016
Nella vicenda in esame l'Agenzia delle Entrate annullava al contribuente il diritto al rimborso del credito d'imposta maturato in relazione agli acconti versati sulle imposte dovute a titolo di ritenuta sui trattamenti di fine rapporto dei dipendenti, ai sensi dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
La Commissione provinciale aveva ritenuto che non risultasse dalle interrogazioni al SIAT alcun credito maturato dalla contribuente, dunque il rifiuto opposto all'istanza di rimborso risultava legittimo; successivamente, poi, anche la CTR aveva provveduto a confermare la negazione avverso la richiesta di rimborso.
Ora il contribuente ricorrendo in Cassazione lamentava la violazione delle disposizioni enunciate dall'art. 18 della Legge n. 241/1990 oltreché l'art. 6 della L. 212/2000. Nella sostanza riteneva che: "in caso di versamento di somme volute e previste dalla norma tributaria e non compensabili prima del 2000, quando sopravviene una norma di compensazione utile ma non utilizzabile perché la società è divenuta inattiva nel 1999, il versamento, come avvenuto" basterebbe a dimostrare la giusta prova al rimborso.
La Corte intervenendo sulla questione, con la sentenza n. 23950/2016, ha ricordato un precedente filone che in tema di imposte sui redditi, "qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, ma deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dall' del d.P.R. n. 600/1973". Ricorre in errore, a parere dei giudici di legittimità, la Commissione regionale nel ritenere che fosse necessario riportare nelle successive dichiarazioni, relative al periodo di inattività della società, il credito d'imposta.
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